Play Off 2^ divisione

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Lunedì 07 Giugno 2010

Il Giudice Sportivo gare del 6 giugno

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 LEGNANO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, durante la gara, cinque petardi, senza conseguenze; gli stessi danneggiavano i servizi igienici del settore dello stadio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

€ 1.000,00 CATANZARO S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco; gli stessi facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.

€ 1.000,00 CISCO CALCIO ROMA S.R.L. perchè persone non identificate ma riconducibili alla società, si introducevano indebitamente nel recinto di gioco, durante la gara.

€ 1.000,00 GUBBIO 1910 S.R.L. perchè contrariamente alle indicazioni impartite dalla Lega, la banda musicale autorizzata ad intrattenere il pubblico, prima dell'inizio della gara, si posizionava nel settore dello stadio riservato alla tIfoseria locale, continuando a suonare, durante la gara disturbandone lo svolgimento.

€ 500,00 SAN MARINO CALCIO S.R.L. perchè un proprio tesserato dopo il termine della gara danneggiava una porta di accesso agli spogliatoi (obbligo risarcimento danni se richiesti).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

GAETA ANTONIO (LEGNANO S.R.L.)

perchè dalla panchina, durante la gara, rivolgeva all'arbitro una frase offensiva; espulso, dopo essersi allontanato dalla panchina ritornava verso il quarto ufficiale, colpendolo con un dito sul labbro, procurandogli momentaneo dolore, e tentava di colpirlo una seconda volta fermato dall'intervento di due compagni di squadra. (calc.ris. r. quarto ufficiale).

 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNO ALESSANDRO (CATANZARO S.P.A.)

per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si volgeva in altra parte del campo (r.A.A.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E MULTA € 2.500,00

GRIECO VITO (SPEZIA CALCIO S.R.L.)

perchè al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, avvicinava l'allenatore della squadra avversaria minacciando comportamenti violenti nella gara di ritorno; tale comportamento veniva reiterato negli spogliatoi verso un calciatore della squadra avversaria. (r.c.c. e proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRUNO ALESSANDRO (CATANZARO S.P.A.)

LETO COLOMBO MATTEO (LEGNANO S.R.L.)

CESCA ALESSANDRO (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

BUSCAROLI FABIO (SPEZIA CALCIO S.R.L.)

Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Giugno 2010
Scritto da Redazione GdS   
 

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