Prima divisione

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Martedì 09 Marzo 2010

XXVI giornata, il giudice sportivo

GARE DEL 7 MARZO 2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 10.000,00 PERGOCREMA 1932 S.R.L. perchè propri sostenitori prima dell'inizio della gara intonavano cori offensivi verso il Presidente della Lega, le istituzioni civili e le forze dell'ordine (recidiva, ammenda con diffida art. 18 comma c) CGS).

€ 2.500,00 CALCIO LECCO 1912 S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi danneggiavano le strutture ed i servizi dell'impianto sportivo nel settore loro riservato (obbligo risarcimento danni,se richiesti).

€ 2.000,00 ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell'ordine.

€ 1.000,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni; gli stessi lanciavano sul terreno di gioco, durante la gara, diverse bottiglie d'acqua semipiene, anche in direzione dei calciatori della squadra avversaria. senza colpire.

€ 1.000,00 FIGLINE S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non presente in distinta, ma riconducibile alla società.

€ 500,00 COSENZA CALCIO 1914 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.

€ 500,00 PESCINA VALLEGIOVENCO SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo senza conseguenze.

€ 500,00 TARANTO SPORT S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.

€ 500,00 TERNANA CALCIO S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.

€ 350,00 CAVESE 1919 S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni.

€ 350,00 DELFINO PESCARA 1936 SRL perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.

DIRIGENTE

AMMONIZIONE

IULIANELLA ENZO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASO MICHELE (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.)

per avere profferito durante la gara una espressione blasfema (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE

INCONTRI ROBERTO (TERNANA CALCIO S.P.A.)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAGLIARI DINO (VIRTUS LANCIANO 1924 SRL)

per comportamento offensivo verso un tesserato della squadra avversaria, allontanato, al termine della gara, assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti del medesimo calciatore (espulso, r.A -A.A. e proc.fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANNINO GIUSEPPE (FIGLINE S.R.L.)

per avere profferito durante la gara una espressione blasfema (r.c.c. e proc.fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CAPPELLACCI ROBERTO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BIRINDELLI ALESSANDRO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

perchè al termine del primo tempo di gara,al rientro negli spogliatoi, rivolgeva all'arbitro una espressione gravemente offensiva.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIASCA FEDERICO (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.)

per avere sgambettato da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

MATEO DAVID ENRIQUE (CALCIO LECCO 1912 S.P.A.)

per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

RECCOLANI ALBERTO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

per avere colpito con uno sputo sul viso un avversario, a gioco fermo.

DE ANGELIS STEFANO (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

per comportamento offensivo verso l'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

TOMBESI ALESSIO (NOVARA CALCIO SPA)

FREZZA GIAMMARCO (POTENZA SPORT CLUB S.R.L.)

STEFANI MIRKO (REGGIANA 1919 S.P.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

BRIANO MAURO (ALESSANDRIA CALCIO1912SRL)

IENNACO ALFONSO (ANDRIA BAT S.R.L.)

POMANTE MARCO (ANDRIA BAT S.R.L.)

RUSSO FRANCESCO (CAVESE 1919 S.R.L.)

CONSUMI ANDREA (FIGLINE S.R.L.)

GHINASSI TOMMASO (FIGLINE S.R.L.)

ESPOSITO GENNARO (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.)

MAISTO VINCENZO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

BONFANTI ARNALDO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)

GALLI NICCOLO (PERGOCREMA 1932 S.R.L.)

BONOMI SIMONE (PERUGIA CALCIO S.P.A.)

CAZZOLA UMBERTO (PERUGIA CALCIO S.P.A.)

NEGRO MAIKOL FRANCESC (PESCINA VALLEGIOVENCO SRL)

Scritto da Redazione GdS   
 

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